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1. Il Ministro dei trasporti stabilisce con propri decreti,
i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che
sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che
i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le
revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti
gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza
stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono
mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative
al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di
prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9
compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad
uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5t, per i taxi, per le autoambulanze, per i
veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova
ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in
qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo
dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito
gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza
per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della
direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., può per singole provincie individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o
accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì
affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa
sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le
sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare
della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei
requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce
con proprio decreto, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate
dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione,
sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art.
19, commi 1,2,3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione
generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle
officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello
Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione
viene conseguentemente modificata dal Ministero del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in
possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in
difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione
generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la
certificazione di revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo
eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento
della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della
carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione
presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro da parte delle
officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla
carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione
sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentossessantanovemilaseicento. Tale
sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titoloVI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da
parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato
rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire
seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Se nell'arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire
dumeilioniquattrocentoventiquattromila. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
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